Solo se sei residente in questo Comune, oppure se l’atto di matrimonio è iscritto (matrimonio celebrato civilmente) o trascritto (matrimonio celebrato con rito religioso, oppure celebrato all’estero tra due cittadini italiani o cittadino italiano e cittadino straniero) in questo Comune.
Solo se i coniugi sono in comune accordo.
Solo se non vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi, o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia.
Solamente se l’accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale.
Divorzio PER COLORO CHE SONO GIA’ IN REGIME DI SEPARAZIONE??????
Sì, certo ma ………….
Devono essere rispettate le stesse condizioni sopradescritte.
Devono essere trascorsi almeno tre anni dal procedimento giudiziale di separazione (dalla data di comparizione avanti il Presidente del Tribunale).
Deve essere prodotta la copia della sentenza di separazione, se in possesso dei coniugi, oppure una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà comprendente tutti i dati necessari per l’acquisizione d’ufficio alla Cancelleria del Tribunale competente.
Per avviare il procedimento è NECESSARIO presentarsi preliminarmente all’Ufficio di Stato Civile per la verifica dei documenti e per fissare l’appuntamento per la firma dell’atto.
Orario dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e martedì e giovedì anche dalle 13.30 alle 15.00