A chi è rivolto
A tutte le persone che vogliono cambiare la loro residenza e/o comunicare un cambio di indirizzo nell'ambito del Comune.
Per i cittadini comunitari e i cittadini stranieri non comunitari, consultare le relative pagine
La residenza è il luogo nel quale la persona ha la sua abituale dimora ovvero quel luogo nel quale l'individuo vive con una certa regolarità e nel quale ha l'intenzione di stabilire la propria abitazione. E' certificabile dal Comune. Il domicilio no.
A tutte le persone che vogliono cambiare la loro residenza e/o comunicare un cambio di indirizzo nell'ambito del Comune.
Per i cittadini comunitari e i cittadini stranieri non comunitari, consultare le relative pagine
Procedure di trasferimento di residenza in altro Comune, dall’estero, all’estero, cambio di abitazione o di composizione della famiglia anagrafica.
Dovranno essere fatte entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it), e sul sito del Comune.
Le domande di iscrizione provenienti da altro Comune o dall’estero, di cambio di abitazione all’interno del Comune o di trasferimento all’estero (per i soli cittadini italiani), redatte su modulistica ministeriale debitamente compilata, sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal Ministero stesso, potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:
– posta raccomandata all’indirizzo: Fraz. ERESAZ N. 1, 11020 EMARÈSE (AO);
– direttamente allo sportello comunale;
– via telematica agli indirizzi info@comune.emarese.ao.it oppure all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.emarese.ao.it; in questo caso tuttavia nel rispetto di una delle seguenti condizioni:
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
La dichiarazione di residenza è resa a norma del D.P.R. 445/2000; in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso D.P.R., che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale, con la conseguente denuncia all’Autorità giudiziaria.
E’ inoltre prevista la comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Per informazioni contattare l’Ufficio Anagrafe: 0165-519103 int. 1
Presentare la seguente documentazione:
In assenza di questi documenti, attestanti la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile.
Chi occupa abusivamente un immobile senza titolo non può infatti chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge (art. 5 del Decreto legge. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014).
Se il trasferimento di residenza riguarda un minore con uno solo uno dei due genitori, va presentata apposita dichiarazione resa dall'altro genitore con allegata copia del documento di identità in corso di validità.
Entro 45 giorni dalla presentazione della Dichiarazione, sono effettuati gli accertamenti dei requisiti previsti (dimora abituale, verifica documentale ecc.). La mancanza accertata di un requisito comporta l'annullamento del procedimento con effetto retroattivo.
Trascorsi 45 giorni dalla presentazione o dall'invio della Dichiarazione e in mancanza di diversa comunicazione al/ai dichiaranti, l'iscrizione di nuova residenza o il cambio di abitazione s'intendono confermati (silenzio-assenso).
Il rispetto del termine di 45 giorni è garantito dalla presentazione o dall'invio della Dichiarazione esclusivamente nei modi e agli indirizzi indicati in questa pagina. Gli accertamenti dono disposti successivamente alla dichiarazione del cittadino che, comunque entro due giorni lavorativi dalla registrazione della pratica, potrà già ottenere il certificato di residenza e stato di famiglia. Per tutti gli altri certificati, compresa la carta d'identità, bisognerà attendere il completamento della pratica per il quale è previsto anche l'accertamento da parte del Comando di polizia locale e l'acquisizione di documentazione dal Comune di provenienza.
Per consentire lo svolgimento dell'attività di accertamento è necessario apporre il proprio nominativo sul campanello e sulla cassetta delle lettere. L'eventuale impossibilità di accedere all'abitazione potrebbe compromettere l'istruttoria del procedimento e la sua conclusione positiva.
Per agevolare le verifiche relative alla residenza, il cittadino dovrà esibire copia del titolo che gli consente di disporre dell'alloggio (ad es. contratto di locazione o di comodato, atto di proprietà etc.).
Il servizio è gratuito
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
Qualora dagli accertamenti dei requisiti, risulti che le dichiarazioni rese sono mendaci, si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
L’Ufficiale d’anagrafe provvederà a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. (art. 19, coma 3, DPR n. 223/1989).
L'art. 43 c.c. definisce il domicilio e la residenza nei seguenti termini:
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 144 c.c.)
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.)
La residenza
Corrisponde al luogo in cui il soggetto ha la sua dimora abituale, che si caratterizza per la compresenza di:
un elemento materiale: stabilità della dimora
un elemento psicologico: l'intenzione di dimorare in un certo luogo in maniera stabile.
La legge definisce la residenza come "il luogo in cui la persona ha dimora abituale", cioè il luogo in cui il soggetto vive abitualmente e in cui ha l'indirizzo della sua abitazione principale..
La residenza é certificabile dal Comune.
La legge sanziona chi non provvede a fissare la propria residenza perché a questo luogo sono collegati importantissimi risvolti legali, tra i quali figurano:
l'accesso ai servizi demografici (richiesta e ricezione di certificati anagrafici) ed elettorali (iscrizione alla lista) del Comune di residenza;
l'adempimento di tutte le formalità legate alla celebrazione del matrimonio;
la scelta del medico di famiglia;
la competenza territoriale degli uffici giudiziari e la ricezione di raccomandate e atti giudiziari.
Il domicilio
Corrisponde al luogo in cui la persona "ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi". Secondo la giurisprudenza in esso sono ravvisabili due elementi:
oggettivo: la presenza obiettiva dei propri interessi e rapporti economici;
soggettivo: l'intenzione del soggetto di fissare in un certo luogo il centro dei propri affari o interessi.
Se il domicilio è il luogo in cui una persona stabilisce "la sede principale dei suoi affari e interessi", si presuppone che il soggetto debba sceglierlo o, come prevede la legge "eleggerlo". L'elezione di domicilio, a differenza di quanto accade per la residenza, non è una pratica di natura amministrativa, ma una dichiarazione espressa del soggetto.
L'esempio più tipico di elezione di domicilio generica si ha quando un libero professionista fissa o elegge il proprio domicilio presso lo studio in cui svolge la sua attività. Pensiamo ad un commercialista, ad un legale o a un medico.
E' importante ricordare che il domicilio, a differenza della residenza, non é certificabile o attestabile da nessuna pubblica amministrazione, ma può essere solo dichiarato dal diretto interessato.